Art. 3.
(Princìpi generali).
1. La regione, in conformità alle proprie origini storiche e culturali cristiane e alle tradizioni di libertà, di scienza, di
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pensiero e di laicità delle istituzioni, opera al fine di realizzare il pieno sviluppo della persona e dei princìpi di giustizia, uguaglianza, solidarietà e rispetto dei diritti umani.
2. La regione si fonda sui princìpi di autonomia, sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e sul metodo della programmazione.
3. La regione attua il decentramento delle funzioni amministrative che non richiedono l'esercizio unitario a livello regionale, esercitando la potestà legislativa e i compiti di indirizzo, coordinamento, controllo e vigilanza nonché promuovendo la partecipazione degli enti locali a tali funzioni.
4. La regione riconosce e favorisce le formazioni sociali e l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.